Art. 9.
(Sostituzione di lavoratrici e di lavoratori
in congedo).

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta giorni».
      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefìci di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.
      3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori».